L'ALLEVAMENTO E' PASSIONE, LA SELEZIONE E' ARTE, solo la conoscenza e l'esperienza fanno i veri campioni
 
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allevatore tedesco di uccelli insettivori

Ultimo Aggiornamento: 01/06/2011 09:56
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30/05/2011 16:12
 
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Un altro allevatore (come me)di uccelli insettivori della fauna europea,il link www.vogelzucht-koempf.de/
30/05/2011 17:38
 
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ciao, tu che tipo di uccelli selvatici allevi?



"...Memento audere semper..."
30/05/2011 23:12
 
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io allevo solo pettirossi e capinere,e forse quest'anno prendero una coppia ci cinciarelle,anche perche non si riproducono in gabbia ma in volierette di almeno 2mt,x1m,x2 allevo solo queste razze perche sono quelle che preferisco e ne tengo poche perche costa mantenerli e perche mi voglio concentrare su poche razze e tenerle bene,poi quest'anno mi sono messo in ballo con i polli,solo bantam e olandesine,sono iscritto alla foi,e i miei uccelli sono tutti inanellati e certificazione che sono nati in cattivita'
[Modificato da gabriel69 30/05/2011 23:20]
31/05/2011 06:21
 
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molto belli comunque... io invece amo tantissimo i rapaci ma come hai giustamente sottolineato tu quando si sceglie di intraprendere la strada degli animali "selvatici" diventa tutto più difficile e dispendioso anche perchè è giusto non fargli mancare nulla per quanto possibile... Non sapevo però che si potessero allevare anche i pettirossi, cè qualche limitazione sui tipi di uccelli detenibili o basta un'adeguata documentazione e si possoono allevare tutti??



"...Memento audere semper..."
31/05/2011 10:53
 
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Ciao,
per detenere e allevare a scopo amatoriale uccelli appartenenti all'avifauna protetta, in Veneto come in Lombardia, è obbligatorio avere una autorizzazione scritta, rilasciata dalla Provincia di residenza, su cui sono riportate alcune specifiche. Per esempio tipologia allevamento e gabbie, numero massimo dei soggetti, specie per cui si richiede l'autorizzazione; inoltre occorre poter dimostrare di essere iscritti ad una Federazione ornitologica riconosciuta. I soggetti detenuti devono essere anellati con anelli inamovibili e provenienti da allevatore a sua volta ovviamente autorizzato, inoltre va tenuto un registro di carico/scarico degli animali da esibire in caso di controllo.
Saluti

http://columbiformes.forum-attivo.com/
31/05/2011 15:16
 
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Re:
tragopan, 31/05/2011 10.53:

Ciao,
per detenere e allevare a scopo amatoriale uccelli appartenenti all'avifauna protetta, in Veneto come in Lombardia, è obbligatorio avere una autorizzazione scritta, rilasciata dalla Provincia di residenza, su cui sono riportate alcune specifiche. Per esempio tipologia allevamento e gabbie, numero massimo dei soggetti, specie per cui si richiede l'autorizzazione; inoltre occorre poter dimostrare di essere iscritti ad una Federazione ornitologica riconosciuta. I soggetti detenuti devono essere anellati con anelli inamovibili e provenienti da allevatore a sua volta ovviamente autorizzato, inoltre va tenuto un registro di carico/scarico degli animali da esibire in caso di controllo.
Saluti




si insomma un pò come per i pappagalli col registro di classe b, immagino che per le specie selvatiche invece serva il registro in allegato A come per i rapaci...
grazie per la spiegazione comunque.. [SM=g7372]



"...Memento audere semper..."
31/05/2011 15:31
 
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fino a 30 soggetti basta solo la cerificazione,e non e vero che bisogna essere iscritti per forza ad una delle associazioni,a meno che non si partecipi a mostre e si vogliano esporre,mentre e vero dell'anello inamovibile.ciao
[Modificato da gabriel69 31/05/2011 15:36]
31/05/2011 15:55
 
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Re:
gabriel69, 31/05/2011 15.31:

fino a 30 soggetti basta solo la cerificazione,e non e vero che bisogna essere iscritti per forza ad una delle associazioni,a meno che non si partecipi a mostre e si vogliano esporre,mentre e vero dell'anello inamovibile.ciao




Ciao,
sei completamente in errore. Per la regione Lombardia la Legge di riferimento è la Legge Regione Lombardia n. 16 del 04 – 08 – 2003, capo V articoli 22 e 23 (la trovi facilmente sul web). I trenta soggetti, per cui non serve l'autorizzazione scritta della Provincia, sono riferiti solo agli appartenenti alla famiglia dei Fringillidi che, con Merlo, Tordi e Cesena, sono esentati da ciò (sempre che siano regolarmente anellati). Tutti gli uccelli di altre famiglie (per esempio Pettirossi- Turdidi- e Capinere-Silvidi-)possono essere detenuti ed allevati solo su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia. Nella Legge regionale lombarda (e in quella veneta) è SPECIFICATO che gli anelli devono essere di tali associazioni, che l'allevatore partecipi o meno alle mostre. Inoltre, il documento di cessione va sempre prodotto, che si tratti di un Cardellino (Fringillide)oppure di un Pettirosso (Turdide); nel secondo caso vanno riportati gli estremi autorizzativi dell'allevamento/allevatore.
Saluti
[Modificato da tragopan 31/05/2011 15:56]

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31/05/2011 15:57
 
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Re:
tragopan, 31/05/2011 10.53:

Ciao,
per detenere e allevare a scopo amatoriale uccelli appartenenti all'avifauna protetta, in Veneto come in Lombardia, è obbligatorio avere una autorizzazione scritta, rilasciata dalla Provincia di residenza, su cui sono riportate alcune specifiche. Per esempio tipologia allevamento e gabbie, numero massimo dei soggetti, specie per cui si richiede l'autorizzazione; inoltre occorre poter dimostrare di essere iscritti ad una Federazione ornitologica riconosciuta. I soggetti detenuti devono essere anellati con anelli inamovibili e provenienti da allevatore a sua volta ovviamente autorizzato, inoltre va tenuto un registro di carico/scarico degli animali da esibire in caso di controllo.
Saluti




beh ho dato un'occhiata al sito dell'aic... bellissimi alcuni soggetti! non immaginavo neanche esistessero così tante specie di tortore e colombacci!!!! ma tu ne allevi qualcuna?
Ciao grazie



"...Memento audere semper..."
31/05/2011 16:04
 
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Re: Re:
matmol, 31/05/2011 15.16:




si insomma un pò come per i pappagalli col registro di classe b, immagino che per le specie selvatiche invece serva il registro in allegato A come per i rapaci...
grazie per la spiegazione comunque.. [SM=g7372]




Ciao,
non bisogna fare confusione con il CITES, che è un'altra cosa. Gli allegati A e B riguardano quest'ultimo. Molte specie di rapaci europee, e quindi anche italiane, ricadono anche in queste appendici, per cui, per la loro detenzione e allevamento, serve essere autorizzati dalla Provincia, con tutto quel che ne deriva (registro fauna autoctona, ecc) e assolvere alle incombenze CITES con il Corpo Forestale dello Stato (Registri, denunce di nascita, ecc.)
Saluti

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31/05/2011 16:07
 
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Re: Re:
matmol, 31/05/2011 15.57:




beh ho dato un'occhiata al sito dell'aic... bellissimi alcuni soggetti! non immaginavo neanche esistessero così tante specie di tortore e colombacci!!!! ma tu ne allevi qualcuna?
Ciao grazie




Ciao,
in questo momento ho poco tempo a disposizione; ho in riproduzione solo alcune coppie di Tortore dal Collare in varie colorazioni e un paio di cp di Tortore Indocinesi (S. chinensis tigrina).
Buona giornata

http://columbiformes.forum-attivo.com/
31/05/2011 16:42
 
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Re: Re: Re:
tragopan, 31/05/2011 16.07:




Ciao,
in questo momento ho poco tempo a disposizione; ho in riproduzione solo alcune coppie di Tortore dal Collare in varie colorazioni e un paio di cp di Tortore Indocinesi (S. chinensis tigrina).
Buona giornata



ok... ma si trovano alevatori in italia che hanno quelle specie o sono foto puramente illustrative per descriverle?



"...Memento audere semper..."
31/05/2011 16:52
 
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Ciao,
un buon numero di specie è allevato anche in Italia; gli allevatori sono pochi ma ci sono. Scarseggiamo un po' di colombi frugivori, ma perchè richiedono cure particolari che non tutti possono garantire.
Buona serata

http://columbiformes.forum-attivo.com/
31/05/2011 19:46
 
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tragopan,grazie delle info,io ho acquistato dei soggetti a reggio emilia,e l'allevatore mi ha rilasciato il certificato con il codice allevatore (rna),in cui ci sono i numeri degli anelli foi,il numero dei soggetti e dice che sono nati in cattivita',e per la cessione hanno voluto i miei dati anagrafici,strano pero per la storia dei 30 soggetti,un amico in piemonte che e iscritto alla foi me lo ha detto,ma forse e valida solo per quella regione?boh! mi informero meglio.grazie
31/05/2011 20:30
 
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chiarimenti cites
Roma, 11/11/2010
Prot. C.V. 1110 Cites
IMPORTANTE CHIARIMENTO CITES
riguardante la relazione fra nascita ed anello
In data 8 novembre 2010, l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ha emesso la circolare CITES n. 15/2010 che ha per oggetto:
“CITES: Chiarimenti ed integrazioni alla circolare inerente le procedure per l’accertamento delle nascite in cattività e riproduzioni artificiali del giugno 2008, nonché rettifiche in materia di rilascio certificazione con marcatura fotografica degli esemplari di testudo”.
Il riferimento è alla circolare sempre contrastata dalle nostre tre organizzazioni , la n. 23/del 16 giugno 2010.
Agli uccelli in ALL. B è riservato il punto 1, che recita:
“Marcatura esemplari di uccelli inclusi in ALL. B al reg. (CE) n. 338/1997.
Relativamente alle specie di uccelli incluse nell’allegato B al Reg. (CE) n. 338/97, non sussistono i presupposti normativi necessari a prefigurare un obbligo di marcatura degli esemplari vivi (…omissis…), anche se la stessa Autorità Nazionale di Gestione la raccomanda fortemente al fine di prevenire possibili problematiche connesse alla verifica del rispetto dell’art. 8.5 del Reg. (CE) n. 338/97”
Ciò significa che (solo per soggetti di specie in ALL. B):
-la mancanza di marcaggio (anello o microchip) non è –in quanto tale - perseguibile da parte dello Stato (ma comporta provvedimenti da parte FOI-COM : i soggetti non marcati regolarmente non sono ammessi alle gare sportive organizzate sotto l’egida FOI-COM);
-la denuncia di nascita non implica l’obbligo di indicare il codice di marcaggio, né deve avvenire necessariamente secondo la numerazione degli anelli.
Le nostre Associazioni invitano però tutti gli allevatori a marcare tutti i singoli soggetti, soprattutto di specie in All. B (in ALL. A è vincolante per legge) ed autoctona, non solo per motivi sportivi e sanitari, ma anche perché il marcaggio (anello COM-FOI o microchip) è il principale rivelatore che il soggetto marcato proviene da allevamento in cattività e non è un selvatico di cattura (proibita la cattura, la detenzione ed il commercio): è ciò che è richiesto dal Reg. (CE) n. 338/97, art. 8.5 precedentemente citato. Ricordiamo che spetta al detentore dimostrare la corretta acquisizione dei soggetti.
2
Sempre in tema di marcaggio e di valore “pratico-amministrativo” dello stesso, ricordiamo che per i soggetti in Annesso X (ex Annesso VIII) e cioè:
-Piccione selvatico (Columba Livia)
-Cardinalino del Venezuela (Carduelis cucullata)
-Kakariki fronte rossa (Cyanoramphus Novaezelandiae)
-Parrochetto del Cappuccio ( Psephotus Dissimilis)
l’obbligo della denuncia di nascita in cattività (entro 10 giorni) è assolto con il consueto marcaggio con gli anelli riconosciuti, come quelli adottati da COM-FOI Onlus (Circol. Min. ambiente del 28/1/2004)
Agli uccelli ( e non solo) in ALL. A ,Reg. (CE) n.338/97, è dedicato il punto 2, che:
-conferma che per tali specie il marcaggio è obbligatorio;
-la marcatura applicata (anello, microchip e relativi elementi di identificazione individuale, ad es. il numero dell’anello) deve essere comunicata “entro 45 giorni dalla nascita degli esemplari”. L’allungamento di questo termine consente di tener conto delle esigenze etologiche e del benessere degli esemplari delle varie specie e coglie le indicazioni e le richieste avanzate da molti allevatori.
La circolare ricorda che:
“..nella denuncia dovranno essere contenute tutte le informazioni richieste e la stessa denuncia dovrà essere sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000 citato. In caso contrario, il denunciante andrà invitato a regolarizzare la denuncia e solo dopo l’avvenuta regolarizzazione, potrà essere inviata la lettera informativa e presa d’atto della stessa.”
Si tratta, come gli associati possono vedere, di importanti modifiche, conseguenti ad analisi congiunte, realizzate in un clima di proficua collaborazione fra le organizzazioni AIPA,AISAD e FOI-Onlus con il Corpo Forestale dello Stato, Servizio CITES Centrale.
Le nostre tre organizzazioni apprezzano particolarmente l’auspicio formulato dal Capo del Corpo Forestale dello Stato di realizzare “un proficuo rapporto con l’utenza…per correttamente realizzare, in modo chiaro ed uniforme,ogni attività legata alla detenzione e commercio di animali vivi”. Si tratta dei medesimi obiettivi degli associati alle nostre organizzazioni.
Il presidente AIPA Il presidente AISAD Il presidente FOI
31/05/2011 20:33
 
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aggiornamento allegato b
Roma, 01/04/2011

Prot. C.V. 0104 Cites




INTEGRATO IL DECRETO CITES- 5 OTTOBRE 2010

riguardante l’esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di detenzione (o allevamento) per alcune specie . Si riferisce solamente a specie in Allegato B del Reg. (CE) n. 338/1997.

Le nostre Associazioni rendono noto che il Decreto del 5 ottobre 2010 è stato integrato con l’inserimento di ulteriori specie nell’All. 1.
La Commissione Scientifica ha approvato altre 6 specie, oltre le precedenti 11, ed il Direttore Generale del Ministero ha disposto il loro inserimento all’interno dell’All. 1, che ora risulta così composto:
1- Agapornis fischeri (Inseparabile di Fischer)
2- Agapornis personata ( Inseparabile mascherato)
3- Nandayus nenday ( Parrocchetto nanday o del Conuro)
4- Neophema elegans (Parrocchetto elegante)
5- Padda oryzivora ( Padda)
6- Poephila cincta ( Diamante Bavetta)
7- Forpus celesti (Pappagalletto di Lesson)
8- Forpus passerinus (Pappagalletto groppone verde)
9- Forpus conspicillatus (Pappagalletto dagli occhiali)
10- Neopsephotus bourkii (Parrocchetto di Bourke)
11- Psephotus haematonosus haematenosus (Parrocchetto groppone rosso)
12- Bolborhyncus linicola linicola (Parrocchetto barrato)
13- Polytelis swainsonii (Parrocchetto di Barraband)
14- Polytelis alexandrae (Parrocchetto Regina Alessandra)
15- Trichoglossus haematodus haematodus (Tricoglosso nuca verde)
16- Trichoglossus haematodus moluccanus ( Tricoglosso di Swaisson)
17- Leiotrix lutea (Usignolo del Giappone)
18- Neophema pulchella (Parrocchetto turchese)
19- Neophema splendida (Parrocchetto splendido)
20- Platycercus elegans elegans (Rosella di Pennant)
21- Platycercus eximius (Rosella comune)
22- Platycercus eximius caeciliae (Rosella mantello d’oro
23- Platicercus icterotis icterotis (Rosella di Stanley)


Ricordiamo che il sistema normativo vigente (europeo e nazionale) prevede per l’All. B tre strumenti:
-Marcaggio individuale, norma base: Reg (CE) n. 865/2006, art 66;
-Denuncia di nascita, norma base: L. 7 febbraio 1992, n. 150 e successive attuazioni e modificazioni;
-Registro di detenzione ( o d’allevamento), istituito con Decreto 8 gennaio 2002 (G.U n. 15 del 18 gennaio 2002).
Nel caso di trasferimento del possesso dei soggetti è molto consigliabile/necessaria la Dichiarazione di cessione/acquisto, con i dati essenziali

Obiettivo del decreto 5 ottobre 2010, come ricordato, è escludere dall’obbligo del Registro di detenzione alcune specie, che si trovano in particolari condizioni
( “facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo”) e con 2 vincoli: siano “denunciati”, cioè ne sia stata denunciata la nascita, e “marcati”, cioè anellati secondo norma.

Dunque, la semplificazione introdotta dal Decreto 5 ottobre 2010 riguarda l’esenzione di specie in All. B dal solo Registro d’allevamento. Le specie esentate sono le 23 (per ora) contenute nell’All.1 precedentemente riportate.
Come si può vedere è stata introdotta la correzione relativa al Roseicollis, che non è più da tempo specie in CITES.

Ribadiamo il valore assoluto del marcaggio: il paragrafo “c” dell’art. 3 lo mostra in modo inequivocabile. Marcato ? sì, allora hai ulteriori semplificazioni.
Su questa linea le 3 Associazioni si sono mosse e si muoveranno nel dialogo col Ministero, per definire procedure più snelle seppur efficaci nella difesa delle specie a rischio.

Denuncia nascita, marcaggio, dati su allevamento in cattività sono gli strumenti con cui semplificare la gestione della detenzione e commercio delle specie in All. B, dopo le aperture di questo decreto.

Ci sono ora le condizioni per fare un balzo nella chiarezza sulla detenzione di un certo numero di specie di All. B.


FASCIA “A”:
- Riferimento: All. VIII del Reg. (CE) n. 1808/2001
- Unico obbligo: marcaggio a norma (no denuncia nascite, no registro detenzione/allevamento)
- Specie:
1- Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela);
2- Columba Livia (Piccione Selvatico);
3- Cyanoramphus novaezelandiae (Kakariki Fronte Rossa);
4- Psephotus dissimilis (Parrocchetto del Cappuccio)

FASCIA “B”:
- Riferimento: “specie di All. B comunemente e facilmente allevate in cattività”
- Obbligo: Denuncia nascita e marcaggio a norma
- Specie:
1- Agapornis fischeri (Inseparabile di Fischer)
2-Agapornis personata ( Inseparabile mascherato)
3-Nandayus nenday ( Parrocchetto nanday o del Conuro)
4-Neophema elegans (Parrocchetto elegante)
5-Padda oryzivora ( Padda)
6-Poephila cincta ( Diamante Bavetta)
7-Forpus celesti (Pappagalletto di Lesson)
8-Forpus passerinus (Pappagalletto groppone verde)
9-Forpus conspicillatus (Pappagalletto dagli occhiali)
10-Neopsephotus bourkii (Parrocchetto di Bourke)
11-Psephotus haematonosus haematenosus (Parrocchetto groppone rosso)
12-Bolborhyncus linicola linicola (Parrocchetto barrato)
13-Polytelis swainsonii (Parrocchetto di Barraband)
14-Polytelis alexandrae (Parrocchetto Regina Alessandra)
15-Trichoglossus haematodus haematodus (Tricoglosso nuca verde)
16-Trichoglossus haematodus moluccanus ( Tricoglosso di Swaisson)
17-Leiotrix lutea (Usignolo del Giappone)
18-Neophema pulchella (Parrocchetto turchese)
19-Neophema splendida (Parrocchetto splendido)
20-Platycercus elegans elegans (Rosella di Pennant)
21-Platycercus eximius (Rosella comune)
22-Platycercus eximius caeciliae (Rosella mantello d’oro
23-Platicercus icterotis icterotis (Rosella di Stanley)

Questi cambiamenti producono importanti risultati positivi per allevatori, commercianti, organi di indirizzo, organi di controllo. In particolare, la semplificazione degli obblighi burocratici si rifletterà rapidamente in una efficace salvaguardia delle 23 specie a rischio contenute nell’allegato 1: meno burocrazia significa più entusiasmo nell’allevamento sportivo, maggior numero di nascite di soggetti domestici, maggiore offerta sul mercato, riduzione del costo agli appassionati. Sul piano della lotta al bracconaggio, ciò significa che i lestofanti avranno scarso o nullo interesse a prelevare in natura soggetti facilmente reperibili sul mercato “onesto” a prezzi molto bassi e dunque non remunerativi.
Queste due azioni in successione, decreto quadro del 5 ottobre 2010 e integrazione del relativo allegato 1, sono anche nei fatti un primo colpo alla malavita ambientale, nel settore degli uccelli.
La fiducia delle nostre associazioni in questi concetti consequenziali: - burocrazia, +allevamento e nascite,- prelievi in natura e bracconaggio malavitoso ci rende sempre più determinati nel ricercare con le istituzioni preposte soluzioni coerenti, dopo questi primi importanti risultati, conseguenti ad analisi congiunte, realizzate in un clima di proficua collaborazione fra le organizzazioni AIPA, AISAD e FOI-Onlus con il Ministero dell’ Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, e con il Servizio CITES Centrale.



Il presidente AIPA Il presidente AISAD Il presidente FOI
31/05/2011 20:39
 
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regolamento unione europea n.709/2010
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( 1 ), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione»). Nella 15 a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Doha (Qatar) nel marzo 2010, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione.
(2) La specie Anas oustaleti è stata eliminata dall’appendice I.
(3) Le specie Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri e Protea odorata sono state eliminate dall’appendice II.
(4) La popolazione egiziana di Crocodylus niloticus è stata trasferita dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(5) Le popolazioni del Messico e del Belize di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(6) La specie Neurergus kaiseri è stata inserita nell’appendice I.
(7) Le specie Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (con annotazione), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii e Bulnesia sarmientoi (con annotazione) sono state inserite nell’appendice II.
(8) Nell’appendice II, l’elenco relativo alle specie Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi è stato ampliato per includervi le sementi del Madagascar.
(9) Le specie seguenti sono state eliminate dall’appendice III della convenzione su richiesta della Malaysia: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris e Rollulus rouloul; la specie Haliotis midae è stata eliminata dall’appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa.
(10) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi delle appendici I e II della convenzione per la specie Canis lupus.
(11) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Orchidaceae spp.
(12) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Cactaceae spp. e per tutti i taxa vegetali con annotazione #1.
(13) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(14) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.IT 12.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212/1
( 1 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(15) Le specie Physignathus cocincinus, Abronia graminea e Ctenosaura quinquecarinata, attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nell’Unione in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(16) In occasione della 15 a conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
(17) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.
31/05/2011 20:43
 
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per altri chiarimenti riguardo nuove circolari quardare qui.
clubindigeni.altervista.org/index.html
31/05/2011 21:02
 
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grazie... più chiaro di cosìmsi muore!!!



"...Memento audere semper..."
31/05/2011 21:33
 
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E' più semplice emigrare in Australia... :-)
31/05/2011 22:20
 
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si clive,hai proprio ragione.
01/06/2011 09:56
 
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Ciao,
attenzione che quanto sopra riportato riguarda gli obblighi CITES, che con gli uccelli insettivori autoctoni non c'entrano nulla. Solo i rapaci rientrano ANCHE nel CITES, ma nessuno di loro è citato in queste nuove norme. Ribadisco che , per detenere e allevare insettivori europei, bisogna attenersi alle leggi e alle normative della propria Regione e Provincia di residenza.
Buona giornata

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