Questo è il significato che il consiglio delle comunità europee da a un gruppo di termini inerenti l'avicoltura.
1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti al punto 1), destinate all'incubazione;
3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite;
4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;
7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario e immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità zooziologica;
8) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:
a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
b)
stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
c)
stabilimento d'allevamento: lo stabilimento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
d)
incubatorio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;
10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;
11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;
12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;
13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE;
15) zona infetta: per le malattie enumerate all'allegato V: una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km;
16) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;
17) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.
[Modificato da Rachele1 23/02/2009 17:21]