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Divisione Cuccioli di Cane

Ultimo Aggiornamento: 15/02/2010 15:45
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15/02/2010 11:25
 
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Ciao Ragazzi, domandone, ho fatto accoppiare il mio maschio di San.Bernardo, e ora la femmina è gravida.
Da quel che so al maschio spetterebbe il primo genito maschio....ma poi in base al numero di cuccioli aumenterebbero quelli che mi spettano, qualcuno sa darmi informazioni precise e certe??
Grazie, Marco. [SM=g7352]
15/02/2010 12:07
 
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E' una risposta che ho trovato su questo link e i sembra ben approfondito.

it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071218031338AAZPEBf

Buongiorno.

Il proprietario dello stallone e' l'unico che ha il diritto di stabilire il prezzo della monta del suo maschio. Se questo esige il pagamento di una somma molto alta, o se chiede la consegna di un numero di cuccioli diverso da uno, e, mettendo per ISCRITTO queste richieste, chiede al proprietario della fattrice di sottoscriverle, ha tutti i diritti susseguenti di richiedere il pagamento della monta come pattuito. Il proprietario della fattrice in questo caso ha solo il diritto di scegliere un diverso stallone, di un diverso proprietario.


Ma anche se il pagamento di una monta al proprietario di uno stallone e' un atto dovuto, purtoppo la materia non e' regolata dalle leggi nazionali. Nel caso in cui non si sia provveduto alla redazione di una scrittura privata che stabilisca i termini del compenso dovuto al maschio, si fa riferimento a dei regolamenti che vengono riconosciuti a livello internazionale e che possono, in occasione di una eventuale vertenza, essere di aiuto per la risoluzione della causa.

Sono disponibili anche presso il sito dell'Enci, tenga presente che stabiliscono che in caso non siano stati redatti dei documenti all'uopo, come proprietario del maschio ha diritto solamente ad uno dei cuccioli.

Lei ricordera', o avra' sentito parlare, probabilmente, di alcuni usi che venivano applicati in Italia sino agli anni settanta circa e che in effetti prevedevano una proporzione di circa un cucciolo per lo stallone ogni tre cuccioli nati. Fatto salvo il diritto del proprietario di uno stallone, se vuole e se ne ha prova scritta, di ritirare anche tutti i cuccioli nati, tenga presente che si tratta di una posizione non avallata da alcun documento ufficiale.


Includo qui di seguito copia degli Usi Internazionali di Allevamento, che dal 1979 regolano le convenzioni in tema, e sostituiscono di fatto gli atti del Convegno di Monaco del 1934 (includo solo la parte che riguarda il pagamento della monta, mi faccia sapere se ne desidera una versione integrale) (piu' in basso accludo anche l'estratto relativo della convenzione di Monaco). A livello regolamentare non e' cambiato il diritto del proprietario dello stallone, cui in entrambi gli atti e' riconosciuto il pagamento di un prezzo per la monta, oppure la scelta di UN cucciolo.

Regolamento internazionale di allevamento
FEDERAZIONE CINOLOGICA INTERNAZIONALE
1. ..............
• ......
2. I diritti ed obblighi reciproci dei proprietari dello stallone e della fattrice sono principalmente determinati dal diritto nazionale, dai regolamenti stabiliti dalle associazioni cinofile nazionali oppure i loro club ed associazioni di razza e/o da convenzioni specifiche. Nel caso tali disposizioni non esistano, si applica il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.
• Si stressa sull’importanza per gli allevatori ed i proprietari degli stalloni di mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, al fine di creare una situazione chiara per quanto riguarda le obbligazioni finanziarie.
• Il “proprietario” di un cane è la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi.
• Il “possessore” dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che ha ricevuto l’autorizzazione del proprietario di offrire i servizi di tale stallone per una monta.

COSTI DI TRASPORTO E MANTENIMENTO DELLA FATTRICE
3.
RESPONSABILITA’.......
4. ......
MORTE DELLA FATTRICE
5.......
SCELTA DELLO STALLONE
6. ...........
MONTA FORTUITA
7. ............
CERTIFICATO DI MONTA
8. .........
COMPENSO PER LA MONTA
9. Si raccomanda al proprietario dello stallone di firmare il certificato di monta solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta. Non sono permessi né la ritenzione né il pegno della fattrice.

10. Se lo stallone prescelto non procede alla monta per qualsiasi motivo o se la fattrice non si lascia montare, di modo che la monta non sia stata effettivamente eseguita, il proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento previsto all’Art. 2, ma non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.

11. per quanto riguarda la discendenza dello stallone, il proprietario dello stallone non ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, a dei compensi se non quello per la monta. Non ha neppure alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo.

. Se le parti si sono accordate per la consegna di un cucciolo a titolo di compenso per la monta, tale accordo deve essere formulato per iscritto prima della monta. In un accordo del genere, i punti seguenti devono assolutamente essere precisati e rispettati:

a. il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;

b. il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;

c. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;

d. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;

e. il pagamento dei costi di trasporto;

f. gli accordi speciali per il caso nel quale la fattrice dovesse partorire solo cuccioli nati morti oppure con un solo cucciolo in vita, o nel caso che il cucciolo prescelto muoia prima della consegna.

LA FATTRICE RESTA VUOTA
12. .....
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
13.....
CESSIONE DEI DIRITTI DI ALLEVAMENTO
14. ......
REGOLE DI BASE
15. .....
16. ......
ISCRIZIONE DEI CUCCIOLI AL LIBRO ORIGINI
17........
18. .....
REGOLAMENTI DI ALLEVAMENTO DEI PAESI MEMBRI DELLA FCI
19......
DISPOSIZIONI FINALI
20. Il presente regolamento sostituisce “Gli usi e costumi internazionali di allevamento di Monaco” del 1934.
In caso di divergenza di interpretazione, il testo in tedesco è determinante.
*Adottato dall’Assemblea Generale della FCI l’11 e 12 giugno 1979 a Berna (Svizzera).


Includo anche un estratto del Convegno di Monaco del 1934

Estratto Convenzione Internazionale di Monaco, 1934, sull'allevamento e riproduzione del cane di razza.
.......... Omissis ...........
Art. 16 - Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state determinate o questa è stata accordata con la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha diritto di esercitare per primo la scelta di un sol cucciolo dell’intera cucciolata fra il 42° e il 49° giorno dalla nascita.
Può anche esercitarlo prima. In caso di accordo col proprietario della fattrice, egli può prolungare questa mora fino al 60° giorno al massimo.
.........omissis ..............
15/02/2010 14:17
 
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Davvero gentilissimo....da quel che aveva detto a me uno che accoppia spesso i propri stalloni, sapevo del primo genito per il maschio, poi se 5 cuccioli 2 per il maschio..e dai 7 in su, 3 per il maschio.
Marco.
15/02/2010 15:45
 
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Anche io ho letto cose del genere. Però qui dice che deve essere definito prima della monta e sottoscritto in contratto.
Di base tu hai diritto ad un cucciolo.
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