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allevatore tedesco di uccelli insettivori

Ultimo Aggiornamento: 01/06/2011 09:56
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31/05/2011 20:39
 
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regolamento unione europea n.709/2010
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( 1 ), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione»). Nella 15 a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Doha (Qatar) nel marzo 2010, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione.
(2) La specie Anas oustaleti è stata eliminata dall’appendice I.
(3) Le specie Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri e Protea odorata sono state eliminate dall’appendice II.
(4) La popolazione egiziana di Crocodylus niloticus è stata trasferita dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(5) Le popolazioni del Messico e del Belize di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(6) La specie Neurergus kaiseri è stata inserita nell’appendice I.
(7) Le specie Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (con annotazione), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii e Bulnesia sarmientoi (con annotazione) sono state inserite nell’appendice II.
(8) Nell’appendice II, l’elenco relativo alle specie Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi è stato ampliato per includervi le sementi del Madagascar.
(9) Le specie seguenti sono state eliminate dall’appendice III della convenzione su richiesta della Malaysia: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris e Rollulus rouloul; la specie Haliotis midae è stata eliminata dall’appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa.
(10) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi delle appendici I e II della convenzione per la specie Canis lupus.
(11) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Orchidaceae spp.
(12) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Cactaceae spp. e per tutti i taxa vegetali con annotazione #1.
(13) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(14) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.IT 12.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212/1
( 1 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(15) Le specie Physignathus cocincinus, Abronia graminea e Ctenosaura quinquecarinata, attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nell’Unione in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(16) In occasione della 15 a conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
(17) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.
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