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Uccidere la volpe non è reato

Ultimo Aggiornamento: 05/10/2009 15:57
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02/10/2009 11:42
 
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Recente sentenza della Suprema Corte
Al fine di dare giusto risalto ad una sentenza che interessa molti degli allevatori ecco in breve il contenuto (già postato in un'altra discussione):

Chi agisce per difendere i propri beni può violare anche il periodo di chiusura della caccia
Si può sempre uccidere la volpe per difendere il pollame
(Cassazione 25526/2009)
Non commette reato il proprietario di un pollaio che durante il periodo di chiusura della caccia abbatte con il fucile una volpe introdottasi nella sua proprietà per difendere gli animali ed i propri familiari da un grave pericolo alla loro incolumità. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando senza rinvio una sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato il proprietario di un pollaio che aveva sparato ad una volpe in periodo di chiusura della caccia. L’animale simbolo dell'astuzia si era infatti introdotto nella proprietà dell’imputato facendo razzia di polli ed addirittura aggredendo la moglie del proprietario. Per questo l’imputato aveva imbracciato il fucile e non aveva esitato ad abbattere l’animale. Il Tribunale di Pordenone non aveva avuto pietà: non si può invocare la legittima difesa in questo caso, aveva statuito, perché la regola non vale per la difesa di beni patrimoniali. Contro la sentenza l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che era stato costretto al gesto omicida per tutelare i suoi polli ma anche per difendere i familiari dall’aggressione dell’animale. La Suprema Corte gli ha dato ragione. I giudici del Tribunale avrebbero infatti dovuto considerare che l’imputato era stato costretto ad abbattere l’animale per tutelare non solo i propri beni, ma anche per salvaguardare l’incolumità delle persone facenti parte del suo nucleo familiare. Da qui l’applicabilità al caso in questione della legittima difesa, prevista dall’articolo52 del codice penale, e dello stato di necessità, previsto dall’art.54. Infatti, è corretto invocare la legittima difesa quando si tratti di difendere non solo i beni di proprietà ma anche le persone care da un pericolo imminente (l’aggressione della volpe). Ed è oltremodo corretto invocare lo stato di necessità, in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel concetto di “necessità”, escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall’articolo 54 del codice penale, ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile”. Per questi motivi l’imputato deve essere assolto dall’accusa attribuitagli, perché “il fatto non costituisce reato”, essendo l’imputato stato costretto a sparare all’animale per difendere un proprio diritto patrimoniale nonché l’incolumità dei familiari con lui conviventi. La sentenza ha in buona sostanza esteso le cause di esclusione della responsabilità penale ai reati commessi nei confronti degli animali: così come è punibile penalmente chi uccide senza motivo un animale, non commette reato chi è costretto all’azione criminosa per tutelare interessi superiori, quali certamente devono considerarsi la difesa del proprio patrimonio e, ancor più, quella dei propri cari.(01 luglio 2009)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 25526/2009
[Modificato da Fattoriacl 02/10/2009 12:12]

i video dei miei animali sul canale:
www.youtube.com/fattoriacl

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