Legge 3 maggio 1971 n. 419
Art. 8.
Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e n. 95/69.
Ma se uno usa i contenitori per uova cosa significa che sono imballate?
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